BONUS CASA

Detrazioni per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente

HAI NECESSITÀ DI RISTRUTTURARE UNA CASA, NEGOZIO O EDIFICIO INDUSTRIALE?
VORRESTI USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI FISCALI  PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ESISTENTE PREVISTE PER LE SPESE EDILI?

I prodotti Vitalvernici si prestano alla realizzazione di sistemi completi in grado di garantire qualità certificata (EPD,ETA,CAM), ottime prestazioni, funzionalità, affidabilità e durabilità. Nel corso degli anni, l’azienda ha sviluppato soluzioni innovative e tecnologicamente all’ avanguardia per ristrutturare e ridurre l’impatto energetico al fine di migliorare la sicurezza e vivibilità di abitazioni, negozi ed edifici industriali. Vitalvernici si pone in prima linea per il raggiungimento di un’edilizia più sostenibile, dedicando risorse crescenti alla realizzazione di prodotti innovati mirati ad aumentare la sostenibilità degli edifici, minimizzandone gli impatti sull’ambiente e sulla salute delle persone che in essi vivono.

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QUALI SONO LE DETRAZIONI DISPONIBILI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ESISTENTE?

Il testo definitivo della legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019 pubblicata in GU n. 304 del 30/12/2019) è entrato ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2020 e ha stabilito la proroga di molte delle detrazioni fiscali che riguardano i cosiddetti “bonus casa” anche per il 2020. Sarà possibile continuare ad accedere agli incentivi per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la riqualificazione energetica e alle detrazioni per gli interventi su terrazze e giardini.

La novità assoluta introdotta con l’art. 1 comma 219 della Manovra riguarda, però, il Bonus Facciate. Il decreto legge 34/2020, noto come DL Rilancio, ha poi ulteriormente aumentato le possibilità di intervenire sul patrimonio immobiliare esistente, introducendo i “Superbonus“, ovvero detrazioni pari sino al 110% della spesa sostenuta per determinati interventi. Inoltre, ha esteso a tutte le detrazioni la possibilità di godere dello sconto in fattura o di cedere il credito di imposta derivato. E, altra grande novità, ha dato anche alle banche la facoltà di acquistare il credito derivato dalle detrazioni.

ECOBONUS

Prevede una detrazioni fiscali per la riqualificazione immobiliare del 65% sulle spese sostenute da coloro che effettuano interventi di coibentazione dell’involucro edilizio (pareti, pavimenti, coperture), per un massimo di spesa pari a 92.307 euro a unità immobiliare (IVA inclusa, se si è soggetti passivi IVA). La detrazione viene recuperata in 10 quote annuali di pari importo. L’agevolazione è prevista sino al 2021 per quegli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali e fino al 31/12/2020 per le singole unità abitative (salvo proroghe). In particolare, se la detrazione interessa più del 25% della superficie disperdente dell’edificio e riguarda gli interventi sulle parti condominiali, l’aliquota di detrazione viene elevata al 70-75% con una spesa massima agevolabile di 40.000 euro per singola unità immobiliare.

SUPER ECOBONUS

Il decreto legge 34/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 128 del 19 maggio 2020) introduce nuovi incentivi volti alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, con un incremento della aliquota di detrazioni fiscali per la riqualificazione immobiliare sino al 110% delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 sino a fine 2021 (salvo soggetti IACP (comunque denominati) per i quali scade il 30/6/2022). Il “Super Ecobonus” è garantito per 3 precise tipologie di interventi definiti “trainanti”, in quanto in grado di estendere l’aliquota del 110% anche alle detrazioni previste dall’art. 14 del DL 63/2013, che già godevano della detrazione del 50%-65%-70%-75%. Gli interventi trainanti sono 2 relativi al sistema impiantistico, e 1 relativo all’involucro. Si tratta in quest’ultimo caso della coibentazione delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese variabile in funzione del numero di unità immobiliari (50.000 € per edifici unifamiliari o per unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari, 40.000 € per condomini da 2 a 8 unità immobiliari, 30.000 € per condomini oltre le 8 unità immobiliari) moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti impiegati devono essere conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale sui Criteri Ambientali Minimi in edilizia. Il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari (eventualmente anche seconda casa). Questa limitazione non vale qualora gli interventi siano effettuati in contesto condominiale sulle parti comuni dell’edificio.

BONUS RISTRUTTURAZIONI

Consente le detrazioni fiscali per la riqualificazione immobiliare del (fruibile da soggetti IRPEF) pari al 50% delle spese sostenute, sino a un massimo di spesa di 96.000 euro a unità immobiliare. La detrazione viene fruita per 10 anni a partire dall’anno di sostenimento delle spese e spetta ai contribuenti che effettuano lavori di restauro, risanamento conservativo, manutenzione e ristrutturazione edilizia.

SISMABONUS e SUPER SISMABONUS

Già presente fino al 2021, la detrazione incentiva (con aliquota del 110%) i lavori di messa in sicurezza e di consolidamento strutturale degli edifici esistenti, purché situati in zona sismica 1, 2 o 3. La spesa massima agevolabile è di 96.000 euro a unità immobiliare. Sono agevolati gli interventi su unità immobiliari abitative o a destinazione produttiva, dove per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali. Da notare che gli interventi su edifici integralmente produttivi fruiscono solo del Sismabonus ordinario e non del Super Sismabonus. Al posto della detrazione, il committente può ottenere uno sconto in fattura da parte del fornitore, che ottiene in cambio un credito di imposta equivalente e cedibile; oppure matura un credito di imposta che può a sua volta cedere. Qualora si intenda usufruire del Super Sismabonus, dovrà essere verificata ed asseverata la congruità delle spese da parte di uno dei tecnici coinvolti nel processo di riqualificazione e la spesa massima agevolabile è di 96.000 euro (detrazione fruibile 96.000 euro x110% = 105.600 euro) a unità immobiliare. Diversamente rispetto al Super Ecobonus, non c’è una limitazione sul numero di unità immobiliari cui può applicarsi.

ECO SISMABONUS

Per interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è possibile fruire di una detrazione pari all’80-85% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 136.000 euro per unità immobiliare interessata. La detrazione viene ripartita in 10 rate annue di pari importo. La detrazione può essere “convertita” in uno sconto in fattura da parte del fornitore, o in alternativa, in un credito di imposta cedibile.

BONUS FACCIATE

La manovra istituisce il cosiddetto Bonus Facciate, valido per tutto il 2020. L’agevolazione consiste nella detrazione del 90% delle spese sostenute per il recupero delle facciate esterne degli edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) e zona B (totalmente o parzialmente edificata) così come definiti ai sensi del DM 1444/68. Sono pertanto escluse le case isolate di campagna. Il MiBACT, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha spiegato che, qualora un Comune non abbia adottato la suddivisione prevista dal DM 1444/68, per ottenere il beneficio, basta “che gli edifici si trovino in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B descritte dal DM 1444/68”. Nello specifico sono incentivati i soli interventi sulle strutture opache della facciata, e precisamente: gli interventi sulle strutture opache della facciata, i lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi, la pulitura della facciata, la tinteggiatura esterna dell’edificio. Sono esclusi gli interventi relativi agli impianti di illuminazione, gli interventi sui pluviali, sugli impianti termici e sui cavi esterni, salvo il caso in cui questi elementi insistano sulla facciata esterna, e siano quindi inseriti all’interno di un intervento più ampio agevolabile con il Bonus Facciate. Qualora l’intervento interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, dovranno essere soddisfatti i requisiti di cui al Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico (MISE) del 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 1 Allegato E del Decreto MISE del 6 agosto 2020. In tal caso si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’art.14 del D.L. n. 63/2013, ai fini delle verifiche e dei controlli svolti dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Il contribuente potrà optare se fruire della detrazione del 90% o delle detrazioni previste dal cosiddetto Ecobonus (con aliquote che variano dal 65% al 75%). In seguito all’entrata in vigore del DL Rilancio, anche le spese sostenute agevolabili con il Bonus Facciate godono di una detrazione cedibile o convertibile in uno sconto in fattura da parte del fornitore.

BONUS VERDE

L’agevolazione prevede la detrazione pari al 36% delle spese per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e la realizzazione di pozzi, di coperture a verde e di giardini pensili. La spesa agevolata è sino a 5.000 euro a unità immobiliare, ed è recuperata con una detrazione equiripartita su 10 anni.

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